Ai sensi dell’art. 3, co. 2, del DL n. 87/2018 come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018, a decorrere dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Il contributo in parola – ricordiamo – non si applica:
– ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
– agli apprendisti;
– ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, il contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
Il Decreto Dignità – come anticipato – ha stabilito che il predetto contributo venga incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Pertanto, al primo rinnovo, la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5% (l’incremento non si applica ai contratti di lavoro domestico).
In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.
La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 87 prevede che il contributo addizionale sia aumentato solo in occasione del rinnovo.