L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento – cd. “Pace Fiscale”.
ATTI DEFINIBILI CON LA “PACE FISCALE”
Secondo l’attuale previsione normativa, è possibile aderire alla “pace fiscale” per gli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018. In particolare, possono essere definiti:
– gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
– gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
– gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione;
– gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.
ATTI ESCLUSI DALLA “PACE FISCALE”
La definizione agevolata non si applica agli inviti al contraddittorio, agli avvisi di accertamento e agli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure”), anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
ADESIONE ALLA PACE FISCALE
Il vantaggio della cd. “pace fiscale” consiste nella definizione della violazione, con il pagamento delle sole somme riferite a tributi e contributi, e l’abbuono integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori (ad esempio, spese di notifica).
Per beneficiare degli effetti della definizione agevolata è sufficiente effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di opzione per il versamento rateale il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in un’unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In ogni caso è esclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione.
Le modalità e i termini di versamento sono differenziati in relazione alla tipologia di atto da definire. In ogni caso, per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, deve essere consegnata all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.
DEFINIZIONE DI UN INVITO AL CONTRADDITTORIO
In caso di definizione di un invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018, il termine di versamento della prima o unica rata scade il 23 novembre 2018. Se il versamento è fatto con il modello F24, devono essere i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107. Se invece il versamento è fatto con il modello F23 devono essere utilizzati i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.
DEFINIZIONE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Se la definizione riguarda l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018, il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 13 novembre 2018. In tal caso vanno utilizzati i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento. Le somme da versare vanno preventivamente depurate delle quota per interessi.
DEFINIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA O LIQUIDAZIONE, ATTO DI RECUPERO CREDITO
Nell’ipotesi di definizione di avviso di accertamento, avviso di rettifica o di liquidazione, atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, il versamento deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione. Ai fini del versamento vanno utilizzati i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
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