La formazione del responsabile tecnico di imprese iscritte nella categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, relative alla bonifica di beni contenenti amianto, deve essere sempre verificata, anche per coloro nominati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (Ministero Ambiente – circolare n. 152/2018).
Il Ministero dell’ambiente ha fornito chiarimenti riguardanti il Responsabile tecnico di imprese iscritte nella categoria 10 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, relative alla bonifica di beni contenenti amianto, precisando che il responsabile tecnico di una impresa iscritta nella categoria 10A dell’Albo dei gestori ambientali deve essere in possesso di particolari requisiti tra cui idoneo titolo di studio, esperienza maturata nel settore e aggiornamento.
Il possesso dei suddetti requisiti è soggetta ad una verifica iniziale, anche per il responsabile tecnico nominato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ed è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 10B.
Per l’iscrizione nella categoria 10B, non è ritenuta valida l’esperienza maturata dal responsabile tecnico nelle attività di cui alla categoria 10A. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10B, il responsabile tecnico in questione potrà assumere l’incarico solo per la categoria 10B, classe E.
Link all’articolo originale