Il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto per la fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, dovuto all’assegnazione della cattedra in una regione diversa da quella in cui è ubicata l’abitazione, non integra un ipotesi di forza maggiore che esclude la revoca delle agevolazioni riconosciute all’atto dell’acquisto (Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26328/2018)
IL CASO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione nei confronti del contribuente per il recupero della maggiore imposta di registro dovuta sul decreto di trasferimento dell’immobile acquistato ad asta giudiziaria, a seguito della revoca dei benefici “prima casa”, derivante dal mancato trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla relativa dichiarazione d’intento.
I giudici tributari hanno deciso l’annullamento dell’atto, ritenendo integrata la causa di forza maggiore per il mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine stabilito dalla norma, nella circostanza dell’assegnazione della cattedra per lo svolgimento della propria attività d’insegnamento nel comune di un’altra regione.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari osservando che secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, è consentito il mantenimento dell’agevolazione esclusivamente qualora il trasferimento della residenza nel comune, ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili ed imprevedibili.
In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte, la collocazione in ruolo del contribuente per l’insegnamento consegue a domanda dell’interessato, essendo tutt’altro che imprevedibile, soprattutto per gli insegnanti meridionali, trattandosi di fatto di comune esperienza, la possibilità di essere utilmente collocati in graduatoria nel Nord Italia piuttosto che nelle regioni di residenza.
In tali ipotesi, pertanto, non può ritenersi integrata la causa di forza maggiore che consente di derogare, ai fini del mantenimento dei benefici fruiti all’atto dell’acquisto, all’obbligo di trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine stabilito dalla norma.
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