Recepita la normativa europea in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici. A decorrere dal prossimo 16 aprile c.a., nell’esecuzione dei contratti con la PA, la fatturazione elettronica deve essere adempiuta in conformità alle regole tecniche dello standard europeo (Decreto Legislativo n. 148 del 2018).
A decorrere dal 18 aprile 2019 le fatture elettroniche emesse nell’ambito degli appalti pubblici devono rispettare le regole tecniche conformi allo standard europeo, secondo le disposizioni della Direttiva 2014/55/UE e della Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/1870, che vanno ad integrare le regole tecniche previste dalla disciplina nazionale.
Le fatture elettroniche devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017.
Le definizione delle modalità applicative è affidata ad un successivo provvedimento da adottare a cura dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo si applica in particolare nell’ambito dei contratti con le amministrazioni e gli enti definiti dal “Codice dei contratti pubblici”:
– “amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
– “autorità governative centrali”:, le amministrazioni aggiudicatrici rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e loro articolazioni territoriali, da CONSIP S.p.A. e dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
– “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
– “organismi di diritto pubblico”: qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (ad esempio, ENAC, ENAV, ANAS S.p.A., Università statali, Enti culturali e di promozione artistica, Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza);
– “enti aggiudicatori”: amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività nei settori di pubblica utilità (ad esempio, elettricità, acqua, servizi di trasporto, gas ed energia termica, ecc.).
Tuttavia, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo decorre dal 18 aprile 2020.
Restano escluse dall’obbligo di applicazione dello standard europeo, peraltro, le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, nel caso in cui l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto stesso siano dichiarate segrete o soggette a speciali misure di sicurezza.
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