Enti non commerciali: no all’indicazione separata nell’UNICO di acquisti da paesi a fiscalità privilegiata




Per l’ente non commerciale che effettua acquisti nell’ambito della sua attività istituzionale viene meno la necessità di indicare separatamente, nel Modello Unico, gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (Corte di cassazione – ordinanza n. 741/2019).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione, confermando l’insussistenza di obblighi fiscali a carico di un ente istituzionale senza scopo di lucro in caso di attività effettuate con paesi a fiscalità privilegiata.
In tema di reddito d’impresa, le spese e le altre componenti negative inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. paesi black list), sono ammesse in deduzione solo se siano separatamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi.
Qualora un ente non commerciale effettui acquisti nell’ambito della sua attività istituzionale, viene meno la necessità di indicare separatamente nel Modello Unico gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, atteso che, non essendosi al cospetto di un reddito d’impresa, in ogni caso non sarebbe possibile dedurre i relativi oneri.
Pertanto, dovendo la dichiarazione essere effettuata, ai fini della deducibilità dei relativi costi, in sede di determinazione del reddito d’impresa, in assenza di reddito, i detti costi non potrebbero comunque essere detratti, sicché non sussiste neppure l’obbligo di dichiarare gli acquisti.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad