Lavoratori-volontari: rimborso ai datori di lavoro dei giorni in attività di protezione civile



I giorni di assenza dal lavoro per partecipare alle attività di volontariato di protezione civile devono essere regolarmente retribuite. Al datore di lavoro è riconosciuto il diritto di chiedere il rimborso degli emolumenti corrisposti ai lavoratori-volontari nei giorni di assenza. Con il Decreto 26 ottobre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito modalità e termini per la richiesta di rimborso.

SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE


Ai lavoratori che, previa adesione a soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, partecipano in qualità di volontari ad attività di protezione civile (attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, di situazioni di emergenza di rilievo nazionale ovvero, attività di pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica di protezione civile), sono garantiti, per il periodo di effettiva partecipazione alle attività, entro i limiti temporali stabiliti dal Codice di Protezione Civile:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa.
A fronte di ciò, è riconosciuto al datore di lavoro il diritto a chiedere il rimborso delle somme equivalenti agli emolumenti corrisposti al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

DOMANDA DI RIMBORSO DEL DATORE DI LAVORO


La richiesta di rimborso può essere effettuata optando tra due procedure, alternative:
– mediante liquidazione delle somme spettanti, con accredito su c/c bancario o postale;
– con le modalità di credito d’imposta.
La domanda deve essere presentata su carta intestata dell’azienda, in conformità al modulo allegato al Decreto 26 ottobre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e indirizzata al “Dipartimento della Protezione Civile Ufficio I – Servizio Volontariato di Roma” o, in alternativa, alla “Direzione di protezione civile della Regione o Provincia autonoma competente” qualora l’attivazione sia stata disposta da questi ultimi Enti.
Oltre ai dati dell’azienda, nel modulo sono richiesti i dati identificativi dei lavoratori-volontari interessati, l’importo complessivo richiesto a rimborso, e la modalità irrevocabile di rimborso scelta (accredito su c/c postale o accredito su c/c bancario o come credito d’imposta).
Alla richiesta devono essere allegati:
– copia del documento d’identità del titolare / legale rappresentante dell’azienda e firmatario della richiesta;
– attestato di partecipazione del dipendente impiegato come volontario;
– prospetto individuale di costo per ciascun dipendente e per ciascun evento / emergenza a cui il lavoratore ha partecipato. Dai costi ammessi al rimborso sono espressamente esclusi l’IRAP e i contributi alla previdenza complementare.


RIMBORSO CON MODALITÀ DI CREDITO D’IMPOSTA


In caso di opzione per il rimborso sotto forma di credito d’imposta, l’ente competente (Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri o Regione) trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, con modalità telematiche, i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.
A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento, il credito d’imposta può essere utilizzato dal datore di lavoro beneficiario in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito d’imposta riconosciuto può altresì essere ceduto a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. In tal caso il datore di lavoro beneficiario deve comunicare la cessione all’ente competente (Dipartimento della protezione civile e/o Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano), specificando l’importo ceduto e il codice fiscale del cessionario. Quest’ultimo può utilizzare il credito d’imposta in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione del cedente.
Ai fini del monitoraggio, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.





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