L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1/2019, ha fornito chiarimenti sugli strumenti di tutela attivabili da parte del destinatario del verbale in ragione della natura delle contestazioni mosse.
In primo luogo, risulta impossibile ricorrere innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 (che, come noto, ha competenza a decidere in merito a tutti “gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro” come accade, in via esemplificativa, nelle ipotesi di lavoro nero, riqualificazione co.co.co, disconoscimento di apprendistato, tirocinio, lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.), avverso entrambi i verbali amministrativo e contributivo che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l’applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. In tal caso, infatti, l’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.
Rientrano nell’ambito della “qualificazione del rapporto di lavoro” anche i ricorsi avverso i verbali con i quali si disconosce il lavoro autonomo dell’artigiano o del commerciante, le cui prestazioni lavorative sono ricondotte ad un rapporto di lavoro subordinato nonché le ipotesi di disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato inquadrati in collaborazioni familiari (così come l’ipotesi inversa); il soggetto destinatario del verbale – individuato quale datore di lavoro – dovrà pertanto essere edotto della possibilità di ricorrere al Comitato in questione.
Diversamente non è oggetto di ricorso al Comitato il verbale o il provvedimento adottato d’Ufficio con il quale sia stata disconosciuta la natura artigianale dell’impresa con conseguente annullamento della posizione contributiva nella relativa gestione; l’eventuale ricorso dovrà, quindi, essere dichiarato inammissibile dal Comitato ex art. 17 atteso che viene in tal caso in rilievo una questione inerente al diverso inquadramento previdenziale del lavoratore autonomo. In tal caso saranno attivabili gli strumenti di cui all’art. 7 della L. n. 443/1985, ferme restando in proposito le indicazioni fornite dall’Istituto in particolare con circolare n. 80/2012.
Circa gli accertamenti aventi ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro simulati contraddistinti dalla insussistenza di una prestazione lavorativa, si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo in veste di Ufficiale di P.G. debba essere oggetto esclusivamente del sindacato della magistratura penale.
Con riferimento, infine, al ricorso all’Ispettorato ex art. 16 del D.Lgs. n. 1124/1965 è possibile una sovrapposizione con il pur distinto mezzo di impugnazione previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nei casi in cui i due ricorsi trovino entrambi causa in un verbale di accertamento che abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro. In tali casi, al fine di assicurare l’uniformità del giudizio, appare opportuno che l’Ispettorato territoriale adito ai sensi dell’art. 16 sospenda la trattazione de gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del Comitato.
Invece, nel caso in cui il soggetto interessato non abbia presentato nei termini il ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 o quest’ultimo sia stato rigettato ed il ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965 venga presentato successivamente, lo stesso andrà dichiarato inammissibile nei limiti dell’identità dell’oggetto.