Le Faq in materia di protezione internazionale e immigrazione




Al fine di chiarire alcuni dei dubbi sulle novità introdotte con la L. n. 132/2018 in materia di protezione internazionale e immigrazione, il Ministero dell’interno ha predisposto una serie di Faq.


In particolare, circa i dubbi sussistenti in materia di protezione umanitaria, il Ministero dell’interno precisa che la protezione umanitaria continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza di quanto avveniva in passato, laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti.
L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratiogiuridica della tutela. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motiviumanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero. La gran parte degli immigrati – conclude il Ministero – sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità.
I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta,le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali,pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.
Con riferimento invece a chi è già in possesso di permesso per motivi umanitari, o in attesa di riceverlo, il Ministero precisa che tali soggetti possano continuare a rimanere legittimamente nel territorio fino alla scadenza del titolo, potendo usufruire di tutti i benefici derivanti dalla propria condizione a partire dalla possibilità di convertirlo in permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare, laddove ne ricorrano le circostanze.






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