Arrivano le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio, vincolanti tra sei mesi (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Nota 23 gennaio 2019, n. 8).
Il Consiglio nazionale ha approvato il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.
Le regole tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
– valutazione del rischio;
– adeguata verifica della clientela;
– conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
Con riferimento alla valutazione del rischio, le regole tecniche attuano le previsioni normative inerenti all’obbligo di valutare, da un lato, il rischio di riciclaggio connesso ai clienti e alle prestazioni professionali (già vigente dal 2007) e, dall’altro, l’esposizione al rischio di riciclaggio degli stessi soggetti destinatari della normativa, secondo la metodologia indicata dalla Commissione europea e richiamata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Le regole tecniche sulla adeguata verifica della clientela, anche semplificata e rafforzata, prestano particolare attenzione agli studi associati e alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere espletati in modalità centralizzata.
La conservazione dei documenti, dati e informazioni è disciplinata con riferimento sia alla modalità di adempimento cartacea che a quella informatica, individuando regole facilmente attuabili nel rispetto dei precetti normativi.
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