Procedura esecutiva infruttuosa: chiarimenti dal Fisco




Forniti precisazioni sulle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (Agenzia delle Entrate – Risposta 24 gennaio 2019, n. 2).

Nell’ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, ai sensi dell’art. 26, co. 2, DPR n. 633/1972, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione fatture/corrispettivi, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, con la registrazione degli acquisti.
Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa (art. 26, co. 12, DPR n. 633/1972):
– nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
– nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
– nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
In relazione all’esame delle suddette fattispecie, è fondamentale che l’infruttuosità della procedura sia acclarata da un organo super partes (ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione) e non rimessa all’arbitrio del creditore pignorante, il quale, ad esempio, potrebbe trovare economicamente non conveniente procedere con il deposito degli atti previsti, facendo così estinguere una procedura in tutto o in parte fruttuosa.
Pertanto, in caso di impossibilità/difficoltà nell’applicare le presunzioni richiamate dall’art. 26, co 12, DPR n. 633/1972, valgono le indicazioni generali contenute nella circolare n. 77/E del 2000: “il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.






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