Il potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da porre in Cig è soggetto, oltre che al divieto di discriminazione ed ai principi di correttezza e buona fede, a limiti connessi all’osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell’istituto della cassa integrazione, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità adottato nella selezione deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e o maggiore o minore rendimento professionale, costituenti dati generici ed opinabili.
Una Corte di appello territoriale, confermando la sentenza del Giudice di prime cure, aveva accolto il ricorso proposto da un dipendente che svolgeva le mansioni di autista, inteso ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni ed il risarcimento del danno; ciò, per la mancanza di specificità, nonché per incoerenza, incongruità e carattere discriminatorio dei criteri utilizzati per la redazione della graduatoria ai fini della collocazione in cassa integrazione guadagni.
La Corte territoriale, in particolare, valutata la mancata adozione del meccanismo della rotazione tra il personale, aveva ritenuto che il criterio della “elevata professionalità”, così come definito dall’Accordo sindacale, non fosse connotato da quel grado di specificità, ma si sostanziasse in un criterio prettamente programmatico, integrante un mero indirizzo nella scelta di tali soggetti da collocare in Cig.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando principalmente che il criterio indicato fosse specifico in quanto ancorato alla professionalità necessaria per operare sui servizi di alta qualità e che la legge non imponeva di comunicare anche le modalità di applicazione del criterio.
Per la Suprema Corte il ricorso non fondato. E’ assolutamente consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di procedimento per la concessione della Cigs, la verifica della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante”, e non in concreto ed “ex post”, anche ai fini dell’adeguatezza della comunicazione alle associazioni sindacali.
Ed ancora, il potere imprenditoriale di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto, oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione ed ai principi di correttezza e buona fede, a limiti interni connessi all’osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell’istituto della cassa integrazione, in relazione ai quali il criterio della professionalità adottato nella selezione deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e o maggiore o minore rendimento professionale.
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