Modifiche all’iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative. (Ministero sviluppo economico – Circolare n. 3713/C del 18 gennaio 2019).
L’art. 23, comma 1, del DL 179/2012 ha previsto per le società di mutuo soccorso (disciplinate da una legge assai risalente, la 3818 del 1886) l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.
In esecuzione di tale ultima previsione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”.
Con il decreto 10 ottobre 2017 si è, successivamente, provveduto a modificare il suddetto decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo ad alcune importanti novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale.
Con l’occasione, si era provveduto anche a razionalizzare e semplificare un adempimento pubblicitario verso il registro delle imprese, ovverosia la nomina dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso.
Era stato fatto notare, infatti, dagli operatori di settore l’obbligo, quando si procedeva alla nomina dei componenti dell’organo amministrativo o a successive modifiche degli stessi, di ricorrere al notaio, con gli inevitabili costi e complicazioni connessi.
Per evitare l’obbligatorio passaggio dal notaio si era provveduto, di conseguenza, ad eliminare il riferimento alla “delibera” (quindi,all’iscrizione di un “atto”), sostituendolo con l’obbligo di iscrivere “la nomina” (intesacome “notizia della nomina”, che si può iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio).
Successivamente all’emanazione del citato decreto 10 ottobre 2017, sono pervenute numerose richieste di estendere la predetta semplificazione ad altri adempimenti previsti dal decreto 6 marzo 2013.
In particolare, è stato chiesto di procedere nello stesso senso anche con riferimento alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso.