In appresso una breve disamina in merito al concetto di agevolazione contributiva in contrapposizione ai cd. regimi di sottocontribuzione, per i quali invece non è necessario il possesso della regolarità contributiva ed il rispetto della legislazione sociale e delle norme di contrattazione collettiva.
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2007, è previsto che i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC on line, nonché al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.
Per quanto attiene ai benefici contributivi, essi vanno individuati negli sgravi collegati alla costituzione e gestione deI rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, la quale tuttavia non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di qui, non rientrano nella nozione: i regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, etc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, etc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali quali l’apprendistato, con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge. In tali ambiti, il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.
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