Bonus sisma cumulabile con contributi di ricostruzione post-sisma



Rispondendo ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire delle detrazioni fiscali cd. “bonus sisma” in relazione ad interventi di riduzione del rischio sismico, anche tramite demolizione e ricostruzione, su un immobile danneggiato dal sisma Abruzzo 2009 e già oggetto di interventi di ricostruzione finanziati con i contributi governativi per la ricostruzione post-sismica (Risposta n. 61/2019).

QUESITO


Il quesito riguarda la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese relative a interventi su immobili finalizzati alla riduzione del rischio sismico, cd. “sisma-bonus”.
In particolare, il contribuente intende realizzare, unitamente ad interventi di riqualificazione energetica, un intervento di miglioramento o adeguamento finalizzato alla riduzione del rischio sismico (anche tramite demolizione e ricostruzione), su un edificio già oggetto di ricostruzione post sismica, a seguito di danneggiamento causato dal sisma Abruzzo 2009, effettuata con i contributi governativi, conseguendo il ripristino dell’agibilità dell’immobile.
In relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico tramite demolizione e ricostruzione del’immobile, si chiede se sia possibile fruire del sisma bonus, avendo in passato beneficiato dei contributi di ricostruzione post sisma per lo stesso immobile.


PARERE DEL FISCO


L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che, con riferimento agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario Straordinario del Governo ha definito, ai fini della ricostruzione nei territori interessati, specifiche regole per disciplinare le ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei benefici fiscali.
In particolare, ha sancito che i soggetti aventi i requisiti per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono fruire delle detrazioni fiscali “sisma bonus” solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso.
In altri termini è stata espressamente riconosciuta la fruibilità del sisma bonus a fronte di spese sostenute relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico eccedenti il contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il riconoscimento del beneficio fiscale, precisa l’Agenzia, è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi “certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida (D.M. 28.02.2017) volti alla riduzione del rischio sismico. Seguendo tale logica, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici 2016-2017.
A maggior ragione, la suddetta finalità non può ritenersi decaduta, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma che ha colpito l’Abruzzo il 06 giugno 2009.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa sul “sisma bonus”, devono ritenersi fruibili le relative detrazioni fiscali per le spese sostenute – nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare – per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati su immobili facenti parte dell’edificio ricostruito con l’ausilio dei contributi commissariali per la ricostruzione post-sismica in Abruzzo.





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