È legittimo il controllo operato dalle agenzie investigative finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi 104, al fine di consentire al datore di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, sebbene estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Nella specie, l’indebita utilizzazione dei permessi 104 era emersa a seguito di quanto appreso dalla società datrice per il tramite di un’agenzia di investigazione privata, la quale aveva riferito che il lavoratore invece di prestare assistenza al proprio familiare per il quale usufruiva dei suddetti permessi, aveva svolto attività varie di tipo personale durante l’ordinario orario di lavoro.
Secondo il giudice, di trattava di comportamenti così gravi da giustificare la massima sanzione espulsiva. Riteneva, poi, legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi in parola dal momento che lo stesso non riguardava l’adempimento della prestazione, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere tale prestazione; pertanto, riteneva utilizzabili gli esiti di tale investigazione e così anche delle dichiarazioni testimoniali rese dagli investigatori che avevano effettuato i controlli rilevando la tardività delle deduzioni del dipendente in ordine alla mancanza della licenza prefettizia in favore dell’agenzia investigativa incaricata degli accertamenti.
Lo stesso giudice riteneva, dunque, integrato un abuso del diritto di cui alla legge 104, in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integrante una condotta così grave da giustificare l’adottato provvedimento pur in assenza di precedenti disciplinari.
In merito ai controlli demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata affermando che, non sono preclusi ai sensi dello Statuto dei lavoratori, laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo. Tali agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
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