Fornite indicazioni su modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella ZFU istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova. Forniti, anche, chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 07 marzo 2019, n. 73726).
A seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018, è stata istituita una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova (art. 8, D.L. n. 109/2018).
Successivamente, sono state estese le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti già esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, co. 1020, Legge di bilancio 2019).
La zona franca urbana comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:
– per il 2018 euro 9.900.000,00;
– per il 2019 euro 49.500.000,00;
– per il 2020 euro 49.500.000,00.
Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive;
b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’attività del soggetto richiedente nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana deve essere già avviata alla data del 14 agosto 2018.
Possono altresì accedere alle agevolazioni le sole imprese che, disponendo della sede principale o della sede operativa ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’attività nel predetto territorio in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero, le sole imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall’imposta municipale propria;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 ai soggetti operanti nella zona franca urbana alla data del 14 agosto 2018, in possesso dei requisiti richiesti.
Alle sole imprese che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le citate agevolazioni fiscali e contributive sono riconosciute per i soli primi dodici mesi di attività.
I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso dei requisiti, possono beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
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