Interpretazione dalla Commissione Bilaterale del CCNL Servizi Ausiliari



Il 5/3/2019, la Commissione Bilaterale di cui al CCNL Servizi Ausiliari del 21/11/2017 firmato da Anpit, Cidec, Confimprenditori, Pmi Italia, Uai-Tcs, Unica e Cisal Terziario, Cisal, ha fornito Interpretazione Contrattuale Confermativa e Integrativa sugli scatti di anzianità

Quesito posto alla Commissione Bilaterale
Si chiede se, per un lavoratore assunto a tempo determinato, debba o meno essere riconosciuta la decorrenza del computo sullo scatto di anzianità in occasione della trasformazione a tempo indeterminato o dalla prima decorrenza del rapporto di lavoro, in specie, nel CCNL “Servizi Ausiliari” vigente.


Rilievi preliminari della Commissione Bilaterale
– L’art. 60 del CCNL “Servizi Ausiliari” 21/11/2017 stabilisce il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato e, testualmente, recita:
“Al lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di Fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano identiche mansioni, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative vita prestate tramite l’En.Bi.C. (www.enbic.it), fermo restando il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (art. 173).”
– L’art. 202 del CCNL “Servizi Ausiliari” prevede la maturazione degli aumenti periodici di anzianità, anche solo detti “scatti”, nella misura di 5 aumenti biennali, precisando che “ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione o dal (rectius: del) termine del periodo d’apprendistato”. Successivamente, all’ottavo comma del medesimo articolo si precisa anche che “la retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al lavoratore, per effetto dell’applicazione del presente CCNL”.
– L’art. 25 del D.Lgs. 81/2015, al primo comma, prevede il seguente principio di non discriminazione: “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.


Parere della Commissione Bilaterale


A. Interpretazione Confermativa
1) Qualora l’assunzione a tempo determinato fosse superiore ad anni due (per contratto instaurato in data antecedente all’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità”), dal compiersi del 24° mese successivo alla data di assunzione, il lavoratore maturerà il diritto allo scatto contrattualmente previsto per il proprio livello d’inquadramento.
2) In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al lavoratore che svolga identiche o analoghe mansioni, dovranno essere riconosciuti gli aumenti periodici di anzianità decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’iniziale assunzione a tempo determinato.


B. Interpretazione Integrativa
1) Ai fini della maturazione degli scatti, in caso di successione di rapporti a tempo determinato instaurati con il medesimo Lavoratore, i diversi periodi lavorati saranno utili, “per sommatoria” dei periodi effettivamente lavorati, esclusivamente in caso di successione di contratti per identiche o analoghe mansioni e quando l’interruzione tra un periodo lavorato e il successivo non sia stata superiore a mesi 3.
2) In assenza dei predetti due requisiti, l’anzianità di servizio ai fini degli scatti decorrerà ai sensi dell’art. 202 del CCNL “Servizi Ausiliari” e, cioè, dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione (in corso) o del termine del periodo d’apprendistato.


Efficacia dell’interpretazione integrativa
A norma dell’art. 175 del CCNL “Servizi Ausiliari”, l’Interpretazione Contrattuale Integrativa di cui al precedente punto B. 1) avrà piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito dell’En.Bi.C. (www.enbic.it), ovvero dall’1/4/2019.





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