L’Esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, senza ulteriori limitazioni. È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia e non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale (Agenzia Entrate – risposta 27 marzo 2019, n. 85).
L’Esterometro prevede che tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, previsti per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri, l’invio dell’esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Ai fini dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
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