I compensi corrisposti a terzi ai fini IRAP




Con riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, occorre valutarne l’effettiva natura, in quanto è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 07 marzo 2019, n. 6658).

In tema di Irap, il professionista “è escluso dall’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.
L’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da una attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente – quale elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito – ma senza che di per sé l’apporto del lavoro altrui induca ad affermare il requisito di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, spettando tale apprezzamento al giudice di merito.
Inoltre, la presenza di un solo dipendente non comporta il superamento del limite della struttura organizzativa minima e quindi la sottoposizione a imposta, alla condizione che svolga mansioni meramente esecutive. Nel caso all’esame, il ricorrente non retribuisce prestazioni meramente esecutive, bensì prestazioni professionali qualificate, tali cioè da fornire un apporto qualificato al proprio lavoro professionale, indice di organizzazione, di modalità fondate sulla necessaria collaborazione altrui.





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