Pesca marittima, indennità giornaliera ai lavoratori




Si forniscono indicazioni per la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.


Per il 2017, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, in favore di ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro ha autorizzato la corresponsione dell’indennità in parola in favore di n. 7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380 giornate indennizzabili, pari a 8.313.260,16 euro, comprensivi dell’aggio a favore dell’Istituto. Relativamente al periodo di fermo pesca obbligatorio per il pesce spada, per il 2017, l’indennizzo esclusivamente per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, è riconosciuto per un totale massimo di n. 38 giornate indennizzabili.
L’indennità giornaliera è erogata dall’Inps per conto del MIPAAF in caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche e deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale. L’Istituto eroga l’indennità al netto delle trattenute fiscali, previo invio da parte del MIPAAF all’Inps dell’elenco dei beneficiari autorizzati con apposito decreto, corredato delle domande di indennità. Detto elenco è compilato dal competente Ministero del lavoro che effettua l’istruttoria delle domande allo stesso trasmesse dalle imprese.
Il MIPAAF versa la provvista finanziaria all’Inps e trasmette all’Istituto il decreto concessorio corredato dell’elenco dei beneficiari, contenente le seguenti informazioni indispensabili all’Istituto per procedere ad ogni singolo pagamento: codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza e CAP, giorni di sospensione, importo totale da erogare, codice IBAN. L’INPS, previo svolgimento della necessaria attività di “data entry” delle informazioni contenute nei documenti ricevuti, in qualità di ente erogatore, si impegna ad effettuare i pagamenti di cui trattasi entro 90 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dal MIPAAF, qualora contenenti tutte le informazioni previste.
Gli eventuali ricorsi amministrativi e le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità non sono di competenza dell’Istituto, che svolge la mera funzione di ente erogatore sulla base delle informazioni contenute nei documenti pervenuti dal Ministero.
L’indennità in questione, infine, deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione, ed è pertanto imponibile ai fini fiscali. L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento è tenuto ad operare le ritenute Irpef, e ad applicare le detrazioni d’imposta spettanti.






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