Rientra nel “lucro cessante” ed è soggetto a tassazione Il risarcimento riconosciuto al dipendente, a seguito di licenziamento illegittimo, per il mancato godimento della pensione di vecchiaia (Corte di cassazione – ordinanza n. 5108/2019).
Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti della perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e ritenuta d’acconto.
Pertanto, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del dipendente da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene escluso, che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od interruzione del rapporto di lavoro.
Relativamente al caso di specie, invece, il risarcimento riconosciuto, a seguito di licenziamento illegittimo, per non aver potuto il contribuente godere della pensione di vecchiaia, è strettamente collegato alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante e non al danno emergente.
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