I soci di una società agricola, qualificati come Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), possono usufruire delle agevolazioni ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sull’acquisto di terreno condotto in affitto dalla società di cui sono soci, a condizione che continuino a coltivare direttamente il fondo anche dopo l’acquisto (Agenzia Entrate – risposta n. 491/2019).
Nell’ambito delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%.
L’agevolazione in parola trova applicazione anche nei confronti di imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) che acquistano un terreno condotto in locazione dalla società agricola di cui i medesimi sono soci. Le agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali trovano però applicazione a condizione che gli stessi acquirenti continuino a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.
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