Con circolare n. 1/2020, l’Inpgi rende noti i minimali e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2020 per la Gestione sostitutiva A.G.O. (lavoro subordinato). A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (Lavoro Dipendente) – MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2020 – MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2020. INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE Anno Importo Complessivo Annuo (indennità + IVS) Importo massimo annuo della retribuzione figurativa Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg) MASSIMALE IMPONIBILE IVS MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE MINIMALE RETRIBUTIVO AI SOLI FINI DELL’ACCREDITO CONTRIBUTIVO B) RATEAZIONE deI debitI contributivi. C) Retribuzioni Convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 31/07/1987, n. 317, per i giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati. ANNO Retribuzione nazionale Fascia Retribuzione convenzionale D) Contribuzione VOLONTARIA E) NOTE e Aggiornamenti procedura DASM
L’ISTA ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo tra l’anno 2018 ed il 2019 nella misura del + 0,5%. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983, a decorrere dal 1/01/2020 risultano rideterminati in Euro 48,98 giornalieri, pari a Euro 1.273,00 mensili.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989). Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
– CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
Si comunica che, relativamente all’anno 2020, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter, legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno.
A decorrere dal 1/05/2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI. L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Valori massimi dell’indennità
2020
48.737,86
36.645,01
100,40
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge agosto 1995, n. 335. In base a tale normativa, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2020 risulta pari a 103.055,49 euro, arrotondato a 103.055,00 euro.
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede, a decorrere dall’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni. Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2020 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 206,23 euro. In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.
ANNO
Importo mensile del trattamento minimo (su 13 mensilità)
Percentuale di ragguaglio della pensione
Minimale retributivo settimanale
Minimale retributivo annuo
2019
513,01
40 %
205,20
10.670,40
2020
515,58
40 %
206,23
10.724,01
Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per comunicare che – per l’anno 2020 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Con DM 11 dicembre 2019 sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2020, i valori retributivi sono i seguenti:
DA
A
2020
0
3.944,46
I
3.944,46
3.944,47
5.341,84
II
5.341,84
5.341,85
6.739,22
III
6.739,22
6.739,23
8.136,59
IV
8.136,59
8.136,60
IN POI
V
9.533,98
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2018 ed il 2019 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2020 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2019.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2020, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili.
I valori minimi retributivi e contributivi indicati al precedente punto A) e D) della presente circolare sono stati definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
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