Il professionista che desidera acquisire un immobile ad uso professionale dovrebbe considerare sia l’acquisto sia il leasing, considerando i possibili vantaggi fiscali di ciascuna opzione in relazione alle recenti modifiche legislative.
Il decreto IRPEF-IRES (192/2024) all’articolo 6, comma 1, ha introdotto modifiche che hanno avuto un impatto negativo sul leasing finanziario. Ad esempio, ora si devono includere sia le sopravvenienze attive sia quelle passive nel reddito professionale.
Per immobili acquistati prima del 1990, le quote di ammortamento possono essere dedotte e non ci sono obblighi fiscali sulle eventuali plusvalenze. Tra il 2007 e il 2009, anche se le quote di ammortamento possono essere ancora dedotte, le plusvalenze diventano tassabili. Dopo il 2014, la possibilità di dedurre i canoni di leasing rimane, ma si tratta di un’opzione valida solo per contratti di durata minima di 12 anni.
C’è da considerare che se un immobile, acquisito mediante leasing, viene poi venduto, le plusvalenze ottenute sono sottoposte a tassazione. Questo aspetto, in particolare, rende il leasing una scelta meno conveniente rispetto all’acquisto diretto dell’immobile.
Seguendo le modifiche apportate dal decreto IRPEF-IRES, il trasferimento di un contratto di leasing genera ora un reddito imponibile. Prima di queste modifiche, infatti, si poteva evitare di pagare le tasse sul reddito derivante dal leasing trasferendolo a un’altra persona.
In conclusione, le recenti modifiche legislative hanno introdotto importanti variazioni per i professionisti che intendono acquisire un immobile per motivi lavorativi. Per questa ragione, è necessario valutare attentamente sia l’opzione dell’acquisto sia quella del leasing, considerando attentamente i pro e i contro di ciascuna scelta.

