L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 201/2025, ha dichiarato che le certificazioni di competenze digitali rilasciate senza un percorso formativo non sono esenti dall’IVA. Nonostante il riconoscimento della figura dell’ente come soggetto accreditato, manca un elemento fondamentale, ovvero che tale prestazione sia classificata come attività didattica o formativa, così come previsto dall’art. 10, co. 1, n. 20 del DPR 633/1972. Alla luce di ciò, il rilascio di un semplice attestato, sebbene possa contribuire alle graduatorie ATA o sia supportato dal PNRR, non può motivare un’esenzione IVA.
L’approccio adottato da parte dell’Agenzia delle Entrate riflette un’interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA, in linea con i principi comunitari, secondo i quali il beneficio dell’esenzione IVA è riconosciuto esclusivamente nei confronti dei corsi strutturati e non semplicemente dei certificati.
Il documento sottolinea quindi che è obbligatoria la presenza di un percorso didattico strutturato e qualificato. Il beneficio dell’esenzione IVA non si applica alle certificazioni di competenze digitali rilasciate senza un corrispondente percorso formativo, indipendentemente dalla loro finalità o dal sostegno ricevuto.

