Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato: Rigetto o Revoca Impugnabile dinanzi al Giudice Civile

Le Sezioni unite civili della Cassazione (con la sentenza 20929/2025) hanno deciso che i rifiuti o le revocazioni dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, emessi dalla Commissione come stabilito dall’art. 138 T.U. spese di giustizia, devono essere contestati dinanzi al giudice civile secondo l’art. 170 T.U. spese di giustizia. Questo rimedio, chiaramente regolamentato in riferimento all’art. 15 del D.lgs. 150/2011, non estende al processo tributario la possibilità di ricorso penale previsto dall’art. 99. Con questa decisione, la disciplina viene armonizzata con le precedenti sentenze analoghe relative alle decisioni delle Commissioni dei TAR, confermando l’applicazione, salvo eccezioni, delle norme civili ed amministrative al processo tributario.

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