Trattamento IVA delle certificazioni delle competenze digitali: esenzione negata per mancanza di requisito oggettivo.

L’Agenzia delle entrate ha valutato il trattamento IVA delle certificazioni di competenze digitali, evidenziando che non soddisfano il requisito oggettivo richiesto per l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (risposta 5 agosto 2025, n. 201). L’ente richiedente è ufficialmente riconosciuto come promotore dello sviluppo delle competenze digitali ed è impegnato nella certificazione per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

L’ente desiderava sapere se le certificazioni potessero beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10. L’Agenzia ha spiegato il contesto normativo riguardante l’esenzione, citando la Direttiva 2006/112/CE, che esenta determinate operazioni legate all’educazione e alla formazione (art. 132, par. 1, lett. i), tra cui l’educazione dell’infanzia, l’insegnamento scolastico, la formazione professionale e i servizi correlati forniti da enti pubblici o organismi riconosciuti.

In Italia, l’articolo 10 del Decreto IVA attua queste disposizioni, esentando le prestazioni educative da istituzioni riconosciute dalle pubbliche amministrazioni. La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E specifica che l’esenzione è subordinata a due requisiti cumulativi: il requisito oggettivo (che le prestazioni siano di natura educativa o formativa) e il requisito soggettivo (che siano fornite da enti riconosciuti).

L’Agenzia ha chiarito che il concetto di “istituti o scuole” deve essere interpretato in senso ampio, implicando che il riconoscimento può provenire da diverse amministrazioni e che il finanziamento di un progetto educativo da parte di un ente pubblico può essere visto come un riconoscimento dell’attività formativa. Per gli enti privati, il riconoscimento può avvenire tramite accreditamento o iscrizione a albi, ma il solo accreditamento non garantisce l’esenzione per tutte le attività formative.

Nel caso specifico delle certificazioni in questione, l’Agenzia ha concluso che non si soddisfa il requisito oggettivo. L’ente stesso ha confermato che non esiste un corso formativo direttamente collegato a queste certificazioni. Pertanto, affinché si applichi l’esenzione IVA, devono coesistere entrambi i requisiti.

L’esenzione è pensata per facilitare l’accesso a formazioni qualificate, quindi deve essere interpretata in modo restrittivo, considerando che operazioni diverse dalla formazione qualificata non possono beneficiare dello stesso trattamento IVA, a meno che non siano strettamente accessorie. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non ha ritenuto validi i requisiti necessari per l’applicazione dell’esenzione IVA per le certificazioni di competenze digitali proposte dall’ente.

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