Auto elettriche aziendali: l’Agenzia spiega la tassazione delle ricariche alle colonnine pubbliche

L’Agenzia delle entrate si è espressa riguardo al trattamento fiscale delle auto elettriche e ibride in uso promiscuo per i dipendenti di una società, specificamente sul tema della ricarica presso colonnine pubbliche. La società in questione desidera rinnovare la propria flotta con veicoli sostenibili e intende applicare a questi veicoli le stesse condizioni già esistenti per le auto a combustione.

Attualmente, per i dirigenti, le spese di carburante per uso privato, entro certi limiti, sono coperte dalla società e considerate esenti in quanto già incluse nel valore convenzionale ACI, tassato precedentemente. Qualora il limite venga superato, l’eccedenza viene addebitata al dirigente tramite fattura. La società desidera estendere simili disposizioni per i dipendenti che utilizzeranno veicoli elettrici o ibridi plug-in, fornendo una card per la ricarica con i costi addebitati alla stessa azienda. I dipendenti, in cambio, dovranno comunicare i chilometri aziendali per distinguere l’uso privato.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito due punti principali. Il primo riguarda se la card per la ricarica elettrica, anche per uso privato, generi reddito tassabile per i dipendenti. Il secondo riguarda se l’importo addebitato ai dipendenti per il superamento del limite di chilometri privati possa essere sottratto dai valori convenzionali ACI nella determinazione del valore del benefit tassabile.

Per quanto concerne il primo quesito, l’Agenzia ha affermato che la fornitura di energia elettrica per la ricarica non genera reddito imponibile. Questo perché l’elettricità è già considerata nel costo chilometrico calcolato dalle tabelle ACI, indipendentemente dall’uso aziendale o privato del veicolo. Di conseguenza, la card per la ricarica, utilizzata entro un limite annuo, non costituisce un vantaggio fiscale per il dipendente.

Nel secondo caso, riguardante le somme addebitate al dipendente per superamento del limite di km, l’Agenzia ha ribadito che la determinazione fiscale è forfetaria e non dipende dai costi reali sostenuti dai dipendenti. Le somme pagate dai dipendenti per l’energia elettrica utilizzata non possono essere sottratte dal valore presuntivo del veicolo calcolato con le tabelle ACI. Pertanto, non possono ridurre il valore del fringe benefit ai fini fiscali.

In sintesi, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i benefici fiscali per l’uso promiscuo di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono definiti in base a una valutazione forfettaria e che eventuali costi sostenuti dai dipendenti non abbatteranno il valore tassabile del benefit. Questo approccio ha l’obiettivo di incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti, mantenendo, però, un regime fiscale chiaro per i dipendenti.

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