L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha recentemente emanato la Determinazione 1 settembre 2025, n. 562593/RU, che definisce le condizioni per ottenere l’autorizzazione alla riduzione dell’importo della garanzia o all’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, in particolare in relazione alla fiscalità nazionale. Questo provvedimento consente agli operatori economici di richiedere una riduzione della garanzia quando rispettano specifici requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 141/2024.
L’autorizzazione alla riduzione non si applica alle Amministrazioni pubbliche, ma l’accesso ai benefici è vincolato alla verifica dell’autorizzazione o operazione doganale pertinente alle loro attività. Per ottenere l’autorizzazione, il richiedente deve utilizzare il sistema elettronico delle decisioni doganali (CDS) e presentare un’istanza al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia). L’istanza dovrà includere il modulo allegato II, necessario per la raccolta di informazioni utili.
Il termine per la decisione sull’esonero o la riduzione coincide con quello per l’autorizzazione alla garanzia globale (CGU), fissato in 120 giorni dall’accettazione dell’istanza. Se il richiedente non ha già un’autorizzazione CGU, deve presentare la richiesta al competente ufficio, come stabilito dall’articolo 22 del Codice Doganale dell’Unione (CDU). Per le garanzie isolate, la domanda deve essere presentata all’ufficio competente alla luce della localizzazione delle merci.
L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50% o al 30% dell’importo di riferimento, o persino esentato al 100%, a seconda delle condizioni specifiche che il richiedente dimostra di rispettare. I requisiti per la riduzione e l’esonero sono dettagliati nell’articolo 5 della normativa, in cui si specificano i differenti livelli di riduzione basati sulle condizioni previste agli articoli 84, commi 1, 2 e 3 del Regolamento Doganale.
Per la valutazione delle istanze, l’ufficio competente esegue le valutazioni richieste, e può autorizzare riduzioni fino al 100% per gli Operatori Economici Autorizzati (AEO), tenendo conto della loro solvibilità e affidabilità. Per i soggetti non AEO, la riduzione può arrivare fino al 50% o 30%, ma la valutazione si limita alla solvibilità.
In presenza di un’autorizzazione CGU, la decisione di riduzione o esonero si integra nello stesso provvedimento CGU, mentre nel caso di garanzia isolata non è previsto un separato provvedimento autorizzativo. Se si verifica una revoca dell’autorizzazione, l’operatore ha diritto di essere ascoltato e deve depositare la cauzione necessaria per le operazioni in corso presso l’ufficio competente entro cinque giorni dalla notifica di revoca.
Questa nuova regolamentazione offre agli operatori economici opportunità per gestire meglio i costi associati ai diritti doganali, promuovendo al contempo una maggiore compliance e affidabilità nell’ambito delle operazioni doganali.

