IMU e casa familiare dopo la separazione o la fine della convivenza: cosa cambia e chi paga

Con la Legge di Bilancio 2020, sono state specificate le regolamentazioni relative all’IMU sulla casa di famiglia nel caso di separazione o interruzione della convivenza di una coppia. Fino al 2019, l’esenzione (ammessa se l’immobile in questione non era classificato come A/1, A/8 o A/9) si applicava esclusivamente alla casa coniugale assegnata al coniuge, riconosciuta come diritto di abitazione. La convivenza di fatto con i figli era invece scarsamente presa in considerazione. Tale lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza: la Corte Costituzionale nel 1998 ha salvaguardato l’interesse dei figli, ed il principio è stato esteso alla ex convivente assegnatario con una sentenza della Cassazione del 2019. Attualmente, l’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 4) del Legge 160/2019 riconosce come residenza principale la casa di famiglia assegnata dal giudice al genitore affidatario, che diviene soggetto passivo con un diritto di abitazione “ai fini IMU”. Tale equiparazione è valida se l’immobile è la residenza e la dimora dell’assegnatario e rimane in vigore fino a quando l’assegnazione rimane in atto (o fino a revoca). In caso di mancanza di figli, l’assegnazione è rara.

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