L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione dell’agevolazione “prima casa” e del credito d’imposta in un caso specifico di acquisto immobiliare. Il caso riguarda dei contribuenti che nel 1986 acquistarono un’abitazione nel comune di Alfa, beneficiando delle agevolazioni “prima casa”. Nel 2004, ampliarono la loro abitazione acquistando un immobile contiguo, ma non poterono nuovamente accedere ai benefici fiscali in quanto all’epoca non esistevano disposizioni che consentissero tali agevolazioni per l’acquisto di immobili destinati ad ampliare lo spazio abitativo. Successivamente, nel 2004, i due immobili sono stati fusi, creando una singola unità abitativa.
I contribuenti intendono ora acquistare un nuovo immobile nel comune di residenza, impegnandosi a vendere l’abitazione attuale entro due anni. L’Agenzia richiama la normativa vigente, in particolare la Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, che stabilisce i requisiti per accedere all’agevolazione. Il comma 4-bis della nota consente di richiedere le agevolazioni anche se si possiede un immobile già agevolato, purché questo venga ceduto entro due anni dal nuovo acquisto.
Pertanto, l’Agenzia ha confermato che i contribuenti possono beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della nuova abitazione, a condizione di vendere l’immobile risultante dalla fusione entro i termini stabiliti. Riguardo al credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, l’Agenzia ha specificato che spetta ai contribuenti che acquistano un’abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita di un immobile per il quale era stata fruita l’aliquota agevolata.
Il credito d’imposta deve essere calcolato solo sull’imposta versata con l’aliquota agevolata per l’acquisto del 1986. L’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto del 2004 non potrà contribuire al calcolo del credito. L’Agenzia ha altresì chiarito che non si applica per analogia la normativa riguardante gli acquisti da impresa precedenti al maggio 1993, considerando che l’IVA al 4% era una forma di agevolazione, mentre per l’acquisto del 2004 l’imposta era stata pagata secondo l’aliquota ordinaria, in virtù di scelte normative dell’epoca.
In sintesi, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate permette ai contribuenti di accedere nuovamente all’agevolazione “prima casa” se condizionano la vendita dell’immobile preesistente entro due anni dall’acquisto del nuovo. Inoltre, il credito d’imposta spettante sarà calcolato solo sulla base dell’imposta pagata per l’immobile acquistato nel 1986 e non includerà l’imposta relativa all’immobile successivo. Questo chiarimento fornisce un quadro più chiaro per i contribuenti che desiderano fare nuove acquisizioni immobiliari dopo aver già beneficiato delle agevolazioni fiscali.

