Sottoscritto nel corso del mese di maggio 2019, tra CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia Lazio Nord Rieti-Viterbo e FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL, l’accordo territoriale per la disciplina dei contratti a tempo determinato per ragioni di stagionalià nella Provincia di Rieti
Nel rispetto della normativa di cui all’art. 66/Bis dell’ipotesi di accordo 30/6/2015 per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, secondo cui
– in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNLTDS, l’individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
– e per effetto delle disposizioni in materia contenute nell’art. 21, del D.Lgs. n. 81/2015,
le parti hanno sottoscritto il presente verbale di accordo da applicare nel territorio di Rieti con decorrenza dalla sua sottoscrizione e fino al 31/1/2020.
Pertanto, premesso che
– ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell’art. 66/Bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); agli intervalli da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2),
le Parti hanno convenuto quanto segue:
– in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil – che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 66/Bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Provincia di Rieti;
– il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inviarne copia all’Osservatorio del Lavoro istituito presso l’Ente Bilaterale del terziario del Lazio (info@ebitlazio.it).
Il presente accordo:
– potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7/10/1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
– potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
– esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della Provincia di Rieti attivati dall’1/6/2019 al 30/9/2019 e dall’1/12/2019 al 31/1/2020.

