L’Interpello n. 1/2025 del Ministero del Lavoro ha stabilito che il personale docente può partecipare al corso di formazione specifica per rischio basso (4 ore) piuttosto che al corso per rischio medio (8 ore) nel caso in cui la valutazione dei rischi aziendali riscontri l’assenza di esposizioni a rischi medi o alti. Questa decisione è in linea con l’art. 37 co. 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e con l’Interpello n. 11/2013. Tale orientamento conferma che la formazione dovrebbe basarsi sulle mansioni svolte e non solo sul codice ATECO. La decisione finale spetta al datore di lavoro che dovrà documentare l’esito della valutazione dei rischi.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
