Modello F24: istituito il codice identificativo dell’accollante


Il codice identificativo “80”, istituito con effetto dal 12 ottobre 2021, deve essere indicato nel modello F24 presentato dall’accollante per versare il debito d’imposta dell’accollato (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 6 ottobre 2021, n. 59/E).

Nell’ambito delle tutele previste dallo Statuto del Contribuente per salvaguardare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, il Decreto Fiscale 2019 (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha disciplinato l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui.
In particolare, ha stabilito:
– chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti;
– per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante;
– i versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.


In merito alle modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante, è stabilito che il versamento sia effettuato mediante Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.


In sede di compilazione del Modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:
– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario);
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante (soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato), unitamente al codice identificativo “80 – Accollante del debito di imposta”.


Il saldo del Modello F24 deve essere addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante.
Nel caso in cui il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato possa essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più Modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.



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