Verificata dal Garante per la protezione dei dati personali la conformità del Codice deontologico dei giornalisti al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, non ci sono state modifiche sostanziali al Codice ma solo un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo.
Il testo così aggiornato è stato ridenominato in base al decreto legislativo n. 101/2018 “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”. Ripercorriamone di seguito i principi più rilevanti.
In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall’art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2, del Regolamento cit. rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa.
Gli archivi personali dei giornalisti sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 14, par. 5, lett. d), del Regolamento, nonché dell’art. 138 del Codice.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all´informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell´esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
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