Alle questioni di diritto transitorio, il DL 4 ottobre 2018, n. 113 conv. con mod. in L. n. 132/2018, in materia di protezione internazionale e immigrazione dedica le norme di cui all’art. 1, co. 8 e co 9.
Per il caso delle prime istanze di protezione internazionale il comma 9 dell’articolo 1 prevede che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata adottata una decisione della Commissione territoriale di sussistenza di gravi motivi umanitari, ma non vi sia stata emissione di permesso di soggiorno, tale ultimo titolo è rilasciato dal Questore con la motivazione “casi speciali”.
Per quanto riguarda le domande presentate prima del 5 ottobre u. s., ma non ancora decise dai Collegi territoriali, a questi ultimi spetta unicamente la valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero della ricorrenza di casistiche di non refoulement rimandando alla competenza del Questore il rilascio del permesso di soggiorno per le nuove fattispecie.
Quanto invece ai procedimenti relativi ad istanze di rinnovo di permessi di soggiorno per motivi umanitari, l’articolo 1, comma 8 stabilisce che: “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del d. lgs. 25/2008, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 25/2008, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del d. lgs. 286/1998”.
Link all’articolo originale