Nuove procedure per il recupero dell’IRAP sui dividendi all’interno dell’UE e del SEE

L’Agenzia delle entrate ha delineato le procedure per richiedere il rimborso o utilizzare in compensazione la quota IRAP sui dividendi provenienti da soggetti residenti nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE), seguendo il provvedimento del 22 aprile 2026 (n. 123184). Questa normativa attua le modifiche della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che allinea la tassazione IRAP dei dividendi esteri alle disposizioni della Corte di Giustizia dell’UE (sentenza del 1° agosto 2025) e alla direttiva europea 2011/96/UE, relativa alle società madri e figlie.

Secondo le nuove regole, i dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione saranno esclusi dal calcolo dell’IRAP per il 95% del loro importo. Per gestire le richieste di rimborso o compensazione, è stato approvato un “Modello per l’istanza di rimborso/compensazione IRAP per dividendi infra-UE o SEE”, che include un frontespizio e un quadro RI. Questo modello è accessibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate, insieme alle istruzioni necessarie per la sua compilazione.

Il modello deve essere presentato tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” nella sezione riservata del sito dell’Agenzia, e può essere firmato digitalmente o con firma autografa, allegando una copia del documento d’identità. Le scadenze per la presentazione delle richieste sono organizzate come segue: per termini ordinari, se la scadenza supera i 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento; e entro 60 giorni dalla pubblicazione se il termine ordinario scade entro il primo sessantesimo giorno dalla pubblicazione.

Inoltre, chi ha presentato una domanda di rimborso entro il 1° gennaio 2026 ha la possibilità di compilare il nuovo modello per optare per la compensazione, rinunciando contestualmente al rimborso iniziale. La quota IRAP rimborsabile può essere utilizzata in compensazione tramite il modello F24, ma solo per il pagamento del contributo straordinario stabilito dalla Legge di bilancio 2026. Anche gli eventuali interessi maturati sulla quota IRAP possono essere compensati, con l’opzione di richiedere il rimborso per la parte non utilizzata in compensazione.

Il modulo F24 deve essere inviato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. È importante notare che non si applicano i limiti ordinari alle compensazioni di crediti tributari, facilitando così l’utilizzo delle somme rimborsabili.

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso il miglioramento del sistema fiscale italiano, mirando a garantire un trattamento equo e allineato con le normative europee in materia di tributi e investimenti transfrontalieri. Con la semplificazione delle procedure e l’introduzione di nuove possibilità di compensazione, l’Agenzia delle entrate intende agevolare le imprese nella gestione delle proprie obbligazioni fiscali.

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