In materia di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione di cartella di pagamento. È onere del contribuente dimostrare nel giudizio di impugnazione della cartella che la deduzione d’imposta riguarda acquisti fatti da un soggetto passivo del tributo a cui sono stati assoggettati (Corte di Cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29490).
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza resa dalla CTR che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stata ritenuta l’illegittimità della cartella emessa a carico della società sas per il disconoscimento di un credito IVA portato in compensazione dalla contribuente in assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in base al seguente principio di diritto:”In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedura automatizzata, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)”.
Sulla base di tale principio, il ricorso dell’Agenzia va accolto, avendo la CTR erroneamente escluso la possibilità di utilizzare la procedura del controllo c.d. formale per la ripresa a tassazione di un credito disconosciuto dall’Amministrazione.
Link all’articolo originale

